A) BENI O SERVIZI OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA
a.1) le cessioni gratuite devono essere autofatturate se si verificano le seguenti condizioni:
- sono di valore unitario superiore ad euro 25,82 ovvero euro 50,00 (dal 13/12/2014);
- l'IVA relativa ai beni o servizi acquista è detraibile.
a.2) l'autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'attività da parte di imprese e professionisti è imponibile ai fini IVA.
Rimane fuori campo IVA l'autoconsumo di servizi da parte di professionisti
In entrambi i casi l'autofattura deve essere emessa entro i normali termini in un unico esemplare con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabili, della relativa imposta oltre all'annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi" (art. 2, 6, 13 e 18 DPR 633/1972)
Contabilmente occorre: registrare l'autofattura e poi annullare il credito per autofattura, il ricavo e rilevare un costo indeducibile per l'IVA indicata nell'autofattura.
Esempio: Autofattura di euro 100+IVA 22% = 122,00
PASSO 1 - Registrazione dell'autofattura con la causale "FV"
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Cliente c\autofattura omaggi 122 DARE (genera un credito fittizio)
ricavi per omaggi 100 AVERE (genera un ricavo da annullare)
costi non deducibili 22 AVERE (genera un costo indeducibile)
PASSO 2 - Annullamento de l credito per autofattura, del ricavo e rilevazione del costo per IVA indeducibile con la causale "M"
Cliente c\autofattura omaggi 122 avere (per annullare il credito vs cliente da autofattura)
ricavi per omaggi 100 dare (per annullare il ricavo da autofattura)
costi non deducibili 22 dare (IVA indeducibile)
B) BENI O SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA
Omaggi di beni che non rientrano nell'attività dell'impresa sono deducibili e l'IVA è detraibile se di importo unitario inferiore a 25.82 o 50,00 euro (dal 13/12/2014).
Oltre tali soglie l'IVA è indetraibile ed il costo è deducibile solo se l'omaggio è "inerente e congruo".
Ai fini IVA la cessione è irrilevante e non esiste obbligo di emettere fattura per la cessione gratuita.
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