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Autofatture su acquisti da agricoltori esonerati ex articolo 34 comma 6 DPR 633/1972

Soluzione

 

L'imprenditore che ha un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Tuttavia i suoi cessionari e committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione (art. 34 c.6 DPR 633/1972).

L'autofattura cosi' emessa dovrà essere registrata dal cessionario o committente nel registro degli acquisti e conservata assieme agli altri documenti IVA.

Copia di tali autofatture dovrà essere consegnata agli agricoltori cedenti mentre l'orginale sarà registrato nella contabilita' del cessionario o committente con le consueta causale "FA".

Per l'emissione dell'autofattura si consiglia di utilizzare un bollettario fatture a ricalco con il quale numerare ed emettere le autofatture di tutti i produttori che si trovano in condizioni di esonero.

FAC.SIMILE DI FATTURA:
--------------------------------------------------------------------
DATI DELL'ACQUIRENTE DELL'AGRICOLTORE ESONERATO
NOME O DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE FISCALE/PARTITA IVA

SPETT.LE
DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE
INDIRIZZO
CODICE FISCALE/PARTITA IVA

AUTOFATTURA N. ___/A2013 DEL ______


ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI DALLA DITTA
(METTERE TUTTI I DATI DELL'IMPRESA ESONERATA
COMPRESO IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA)

FARE ELENCO PRODOTTI AGRICOLI

TOTALE IMPONIBILE

ALIQ.IVA DI COMPENSAZIONE

TOTALE FATTURA


Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato
a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72
--------------------------------------------------------------------


riferimenti normativi: art. 34 c.6 DPR 633/1972 vigente al 14.01.2013

" ... 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633...."

 
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ID Articolo: 28
Categoria: Knowledgebase
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