L'imprenditore che ha un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Tuttavia i suoi cessionari e committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione (art. 34 c.6 DPR 633/1972). L'autofattura cosi' emessa dovrà essere registrata dal cessionario o committente nel registro degli acquisti e conservata assieme agli altri documenti IVA. Copia di tali autofatture dovrà essere consegnata agli agricoltori cedenti mentre l'orginale sarà registrato nella contabilita' del cessionario o committente con le consueta causale "FA". Per l'emissione dell'autofattura si consiglia di utilizzare un bollettario fatture a ricalco con il quale numerare ed emettere le autofatture di tutti i produttori che si trovano in condizioni di esonero. FAC.SIMILE DI FATTURA: -------------------------------------------------------------------- DATI DELL'ACQUIRENTE DELL'AGRICOLTORE ESONERATO NOME O DENOMINAZIONE INDIRIZZO CODICE FISCALE/PARTITA IVA SPETT.LE DATI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE INDIRIZZO CODICE FISCALE/PARTITA IVA AUTOFATTURA N. ___/A2013 DEL ______ ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI DALLA DITTA (METTERE TUTTI I DATI DELL'IMPRESA ESONERATA COMPRESO IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA) FARE ELENCO PRODOTTI AGRICOLI TOTALE IMPONIBILE ALIQ.IVA DI COMPENSAZIONE TOTALE FATTURA Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72 -------------------------------------------------------------------- riferimenti normativi: art. 34 c.6 DPR 633/1972 vigente al 14.01.2013 " ... 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633...."
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