Le AdV possono adottare il regime fiscale ordinario ovvero il regime speciale previsto dall'art. 74 ter del DPR 633/1972 che prevede lo scorporo dell'IVA dovuto con il metodo "base da base".Il regime speciale ex. art 74ter viene applicato solo ai registri IVA movimentati con le causale FA e FV, mentre i registri FV2, FV3, FA2 e FA3 sono utilizzabili per le registrazioni IVA con metodo ordinario.La liquidazione (ex art. 74 ter) viene eseguita in sede di resoconto IVA periodico secondo le seguenti regole:CO- CORRISPETTIVI 74TER: l'imposta sui corrispettivi diviene esigibile al momento della registrazione contabile degli stessi;FV - FATTURE VENDITE 74TER: l'imposta sulle vendite diviene esigibile al momento della registrazione contabile della fattura;FA - FATTURE ACQUISTI 74 TER: l'imposta sugli acquisti diviene detraibileal momento della registrazione contabile della fattura; N.B. Ai sensi art. 4 c.1 del DM 340/1999 "1. Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta. La fattura deve essere emessa, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente..."
Normativa di riferimento: Art. 74-ter DPR 633/1972DM 340/1999
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