L’Agenzia Entrate, con FAQ n.45 del 21 dicembre 2018, ha infatti precisato che: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta;


Nel Modulo Fatturazione, dopo aver inserito la fattura e cliccato su "CREA XML"  accedere alla finestra di creazione/modifica del file XML e cliccare sulla tabella "Dati Beni e Servizi"


 Indicare:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.



Gli importi risultanti dal registratore telematico non possono essere modificati.


Sarà l’Agenzia delle Entrate che provvederà a decurtare dai corrispettivi gli importi delle fatture emesse, per cui è stato anche emesso il documento commerciale.