OPERAZIONI CON SAN MARINO COMUNICAZIONE POLIVALENTE E BLACK LISTIl soggetto italiano, titolare di P. IVA che cede merce nella Repubblica di San Marino pone in essere una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 633/72.Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 633/72, le operazioni di cessione poste in essere da operatori italiani verso soggetti sammarinesi, sono assimilate alle cessione all’esportazione e ad esse si applicano le disposizioni previste dall’art. 8. In particolare, un soggetto che cede merce ad un soggetto residente a San Marino pone in essere una cessione ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a) se si occupa direttamente del trasporto.Il soggetto italiano deve adempiere ai seguenti obblighi:A. cede la merce alla società di San Marino, INCARICANDOSI completamente del trasporto che effettua con mezzi di sua proprietà; B. sbriga le varie formalità doganali per il passaggi della merce nel territorio di San Marino; C. emette fattura ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), DPR 633/72; D. registra la fattura di cui al punto precedente nel registro delle vendite; E. Valuta se compilare il modello INTRASTAT oppure di non compilarlo.La registrazione della fattura dovrà avvenire sul registro delle fatture di vendita, con le seguenti modalità: • se si tratta di fattura immediata, cioè che accompagna la merce durante il suo trasporto, fino alla destinazione, allora essa andrà registrata entro 15 giorni dalla data di emissione (data indicata sulla fattura medesima); • se si tratta di fattura differita, cioè la merce viaggia con il c.d. DDT (documento di trasporto), il quale permette di rinviare la fatturazione ad un secondo momento, allora la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo e registrata entro tale termine, facendola tuttavia concorrere alla liquidazione dell’IVA nel periodo, mese o trimestre, nel quale l’operazione è stata effettuata.
Modelli INTRASTAT.L'obbligo di presentazione del modello intrastat vige solo nel caso delle cessioni di beni e nel caso in cui lo stesso operatore nazionale abbia effettuato, oltre a cessioni verso San Marino, anche cessioni verso altri stati membri, anche se non nello stesso periodo di riferimento in cui ha effettuato le vendite a San Marino.Se il soggetto italiano ha effettuato altre operazioni di cessione intracomunitaria allora nei modelli INTRASTAT vanno incluse anche le cessioni verso San marino, altrimenti non vige alcun obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT. Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi o meno l'IVA in fattura.
Acquisto San Marino con IVA
A) Il cedente sammarinese: 1. emette la fattura in 4 copie (riportando oltre alla partita IVA della ditta italiana anche l’ammontare dell’IVA dovuta); 2. presenta la fattura all'Ufficio tributario di San Marino; 3. versa l'imposta; 4. trasmette un esemplare della fattura vistata dall'Ufficio all'acquirente italiano.
B) L’Ufficio tributario di San Marino timbra le fatture ricevute e trasmette all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari delle fatture e l’importo dell’imposta dovuta.
C) L’Agenzia delle Entrate di Pesaro liquida l’IVA dovuta sulla cessione.
D) L’acquirente italiano annota la fattura nel registro degli acquisti e opera la detrazione d'imposta.
Acquisto San Marino senza IVA e modello polivalenteA) Il cedente sammarinese: 1. emette la fattura, senza evidenziare l’IVA dovuta, in 3 esemplari riportando anche il numero di partita IVA della ditta italiana; 2. fa vistare la fattura dall'Ufficio tributario di San Marino; 3. trasmette la fattura vistata all'acquirente italiano. B) L’acquirente italiano: 1. integra la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta (utilizzare la causale FARC Reverse Charge); 2. annota il documento integrato nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti; 3. comunica l’avvenuta annotazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo annuale attribuito in sede di registrazione. Tale comunicazione, prevista dall’art. 16, comma 1, lett. c), del DM 24.12.93, un tempo era cartacea, e doveva essere effettuata entro 5 giorni dall'annotazione. Ora, invece, la comunicazione va effettuata telematicamente mediante il “Modello di comunicazione polivalente”, compilando il quadro SE.
San Marino fuori dalla black-listCon il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2014, San Marino non fa più parte della lista dei paesi black-list.Questa novità comporta che ai fini della comunicazione black-list non c'è più l'obbligo di segnalare le operazioni con San Marino. La norma è entrata in vigore il 24.2.2014, pertanto le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 dovevano essere incluse nella comunicazione black-list.L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list non ha alcun impatto sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese. Tale obbligo pertanto resta.L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list ha impatto, invece, sulle altre operazioni effettuate con operatori economici di San Marino, che un tempo erano escluse dallo spesometro in quanto già comunicate mediante la comunicazione black-list. Ora che San Marino non fa più parte della black-list, si pone il problema di individuare quali operazioni debbano o meno essere indicate nello spesometro.
San Marino e COMUNICAZIONE POLIVALENTE (nuovo spesometro)Al momento non sembrano esserci chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate. In base alla informazioni disponibili si ritiene che:Devono essere indicate: - le cessioni di beni verso San Marino che non sono riepilogate negli Intra; - le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia; - gli acquisti da San Marino con IVA sanmarinese in quanto non sono indicati nel quadro SE del modello polivalente (come accade invece per gli acquisti senza IVA). Tuttavia tali dati dovrebbero essere già in possesso dell'Agenzia delle Entrate (attraverso la comunicazione all'Ufficio di Pesaro), e quindi potrebbero anche risultare esclusi dalla comunicazione. Non devono essere indicate: - le cessioni di beni verso San Marino già indicate negli Intra; - gli acquisti da San Marino senza IVA, (quindi con autofattura) in quanto vanno nel quadro SE della comunicazione polivalente.
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