A partire dal 1° gennaio 2020, con l’avvento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sia nell’ambito dell’emissione delle ricevute fiscali che degli scontrini si è passati al documento commerciale, obbligatorio per la generalità di esercenti che effettuano operazioni B2C.

Chi esercita un’attività di impresa, così come i lavoratori autonomi, è tenuto a emettere per le operazioni effettuate uno specifico documento fiscale.

Lo scontrino è il documento che certifica le operazioni B2C, Business to Consumer, rese verso consumatori finali non titolari di partita IVA.

La ricevuta fiscale è un documento analogo che tuttavia, a differenza dello scontrino, contiene al suo interno dati ulteriori rispetto allo scontrino. Nelle ricevute fiscali sono infatti solitamente indicate informazioni descrittive della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata, così come è possibile indicarvi i dati dell’acquirente o, ad esempio, le modalità di pagamento.

La fattura è invece il documento fiscale che attesta la vendita di un bene e/o di un servizio. È obbligatoria nel caso di operazioni B2B, Business to Business, ossia tra soggetti titolari di partita IVA, e può essere utilizzata in alternativa a scontrini e ricevute anche nei confronti dei consumatori finali o in caso di esplicita richiesta da parte del cliente.

I commercianti e gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate sono tenuti all’emissione della fattura solo se richiesta preventivamente dal cliente, come disposto dall’art. 12 comma 1 L. 413/91.

Per tutte e tre le tipologie di documenti fiscali, a partire dal 2015 è stato avviato un percorso di digitalizzazione che ha portato in prima battuta all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA e poi nell’ambito delle operazioni tra privati, e successivamente all’introduzione del documento commerciale elettronico, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che ha preso il posto anche delle ricevute cartacee.

Il documento commerciale elettronico quindi dal 1° gennaio 2020 ha di fatto sostituito scontrini cartacei e il vecchio blocco delle ricevute. La certificazione delle operazioni è ormai totalmente digitalizzata